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La societa' concessionaria dovra' avere come scopo sociale esclusivamente la costruzione e l'esercizio delle autostrade assentite in concessione a norma dell'articolo 16 della legge n. 729 e dell'articolo 1 della presente legge e, in caso di scioglimento della societa' per raggiunto scopo sociale o per qualsiasi altra causa, dovranno essere devolute, con apposita norma statutaria, al bilancio dello Stato, oltre a tutte le attivita' reversibili, la quota non utilizzata dell'accantonamento di cui al punto i) dell'articolo precedente.

Testo in vigore dal 13 aprile 1968 al 15 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;385~art6 · fonte del testo