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((La societa' concessionaria avra' per scopo sociale:

  • a)la costruzione e l'esercizio o il solo esercizio delle autostrade ad essa assentite in concessione a norma di specifici provvedimenti di legge;
  • b)l'acquisizione di partecipazioni azionarie in societa' concessionarie di infrastrutture autostradali o di trafori a pedaggio, a condizione che sussista per esse l'equilibrio economico di gestione, da conseguirsi anche attraverso proroghe del periodo concessionale, adeguamenti straordinari del livello tariffario ed eventuali apporti finanziari dello Stato;
  • c)lo svolgimento, in Italia ed all'estero, di attivita' di studio, di consulenza, di assistenza tecnica e di progettazione in campo stradale per conto terzi e la partecipazione in enti aventi fini analoghi. In caso di scioglimento della societa' per raggiunto scopo sociale o per qualsiasi altra causa, dovranno essere devolute, con apposita norma statutaria, al bilancio dello Stato, oltre a tutte le attivita' reversibili, la quota non utilizzata dell'accantonamento di cui al punto i) dell'articolo precedente)).

Testo in vigore dal 15 agosto 1982 al 1 gennaio 1994

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Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 15 agosto 1982

Confronto con la versione in vigore dal 13 aprile 1968 al 15 agosto 1982. 22 parole tolte, 97 parole aggiunte in 4 capoversi.

La societa' concessionaria tolto: dovra' avere come scopo sociale esclusivamente aggiunto: avra' per scopo sociale:

aggiunto: a) la costruzione e l'esercizio tolto: delle autostrade aggiunto: o il solo esercizio delle autostrade ad essa assentite in concessione a norma tolto: dell'articolo 16 della legge n. 729 e dell'articolo 1 della presente legge e, in aggiunto: di specifici provvedimenti di legge;

aggiunto: b) l'acquisizione di partecipazioni azionarie in societa' concessionarie di infrastrutture autostradali o di trafori a pedaggio, a condizione che sussista per esse l'equilibrio economico di gestione, da conseguirsi anche attraverso proroghe del periodo concessionale, adeguamenti straordinari del livello tariffario ed eventuali apporti finanziari dello Stato;

aggiunto: c) lo svolgimento, in Italia ed all'estero, di attivita' di studio, di consulenza, di assistenza tecnica e di progettazione in campo stradale per conto terzi e la partecipazione in enti aventi fini analoghi. In caso di scioglimento della societa' per raggiunto scopo sociale o per qualsiasi altra …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;385~art6 · fonte del testo