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I contributi trentennali a carico dello Stato, iscritti nello stato di previsione della spesa dell'ANAS ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 luglio 1961, n. 729, che successivamente all'entrata in vigore della presente legge, non risultino ancora corrisposti alla societa' concessionaria, saranno liquidati alla societa' stessa alle seguenti date:

  • a)entro il 30 giugno 1968, il contributo stanziato sino a tutto il 31 dicembre 1967;
  • b)al 30 giugno degli anni 1968, 1969, 1970 e 1971, il contributo stanziato nell'anno stesso. La corresponsione dei contributi e' subordinata alla condizione che la societa' non sia incorsa in uno dei casi di decadenza previsti dalla convenzione ed ha luogo in misura rapportata al costo delle opere effettivamente eseguite alle date anzidette, qualora, per giustificati motivi, non risultino osservati, a tali date, i tempi di esecuzione stabiliti nella convenzione stessa.

Testo in vigore dal 13 aprile 1968 al 6 maggio 1998

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;385~art8 · fonte su Normattiva