Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 ottobre 1993 al 13 ottobre 2000. Leggi il testo vigente →

All'articolo 1 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "2-bis. La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto. 2-ter. La prima seduta, nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, e' convocata dal sindaco ed e' presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente dell'assemblea, ove previsto dallo statuto. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente eletto se previsto dallo statuto, ovvero del consigliere anziano, per la comunicazione dei componenti della giunta e per la discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 16 della presente legge. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 72, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della presente legge. 2- quater. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza e' assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianita' determinata secondo i criteri di cui al comma 2-ter, occupa il posto immediatamente successivo". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Testo in vigore dal 18 ottobre 1993 al 13 ottobre 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1993-10-15;415~art1 · fonte su Normattiva