Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 5 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e' sostituito dal seguente: "Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei consiglieri assegnati". Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7 della citata legge n. 81 del 1993, e' sostituito dal seguente: "Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei consiglieri assegnati". 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale, con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 422 (in G.U. 1a ss. 20/9/1995, n. 39) ha dichiarato ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Testo vigente dal 21 settembre 1995
