Dopo la lettera d) del primo comma dell'articolo 30 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e' inserita la seguente: "d-bis) verifica che nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei consiglieri assegnati. In caso contrario invita i delegati di lista a ripristinare detto rapporto percentuale entro il termine di cui alla lettera b). Scaduti i termini, la commissione ricusa le liste per le quali non si sia provveduto;". Dopo la lettera e-bis) del primo comma dell'articolo 30 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, introdotta dall'articolo 13 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e' aggiunta la seguente: "e-ter) comunica ai delegati di lista le decisioni di ricusazione di lista o di esclusione di candidato".

Testo vigente dal 18 ottobre 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-10-15;415~art4 · fonte su Normattiva