Dopo la lettera d) del primo comma dell'articolo 33 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e' inserita la seguente: "d-bis) verifica che nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai due terzi dei consiglieri assegnati. In caso contrario invita i delegati di lista a ripristinare detto rapporto percentuale entro le ventiquattro ore successive;". Il terzo comma dell'articolo 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e' sostituito dal seguente: "La commissione, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite; nella stessa seduta ricusa altresi' le liste per le quali non si sia provveduto a ripristinare il rapporto percentuale".

Testo vigente dal 18 ottobre 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-10-15;415~art5 · fonte su Normattiva