L'articolo 3 della legge 26 novembre 1973, n. 883, e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - Per fibre tessili, ai sensi della presente legge, si intendono: un elemento caratterizzato da flessibilita', finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensione trasversale massima, che lo rendono atto ad applicazioni tessili; le lamelle flessibili o i tubi di larghezza apparente non superiore a 5 millimetri, comprese le lamelle tagliate da lamelle piu' larghe o da film, fabbricati a base di sostanze che servono per ottenere le fibre di cui all'allegato A, numeri 17-39, e atti ad applicazioni tessili; la larghezza apparente e' quella della lamella o del tubo in forma piegata, appiattita, schiacciata o torta o, nel caso di larghezza non uniforme, quella media".

Testo vigente dal 18 ottobre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-10-04;669~art1 · fonte su Normattiva