[1]L'allegato A della legge 26 novembre 1973, n. 883, e' cosi' modificato:
- a)ai numeri 1 e 2, nella colonna "Denominazione" e' aggiunto in fine il rinvio "(1)" alla nota a pie' di pagina;
- b)al numero 2, e' soppresso il rinvio "(1)" alla nota a pie' di pagina, che figura dopo la parola "lontra" nella colonna "Denominazione";
- c)al numero 2, nella colonna "Descrizione delle fibre" la parola "Mohair" e' sostituita dalle parole "capra angora";
- d)il testo del numero 9 nella colonna "Descrizione delle fibre" e' sostituito dal seguente: "Fibra proveniente dal libro del Corchorus olitorius e del Corchorus capsularis. Ai sensi della presente legge sono assimilate alla juta le fibre provenienti dal libro dell'Hibiscus-cannabinus, Hibiscus sabdariffa, Abutilon Avicennae, Urena lobata, Urena sinuata";
- e)e' soppresso il numero 14 "Ibisco";
- f)nel numero 20 la descrizione delle fibre e' sostituita dalla seguente: "Fibre in cellulosa rigenerata che hanno un'elevata forza di rottura ed un alto modulo ad umido. La forza di rottura (Bc) allo stato ambientato e la forza (Bm) necessaria per provocare un allungamento del 5 per cento allo stato umido sono:
[2]Bc (centinewton) maggiore o uguale a 1,3 per radice quadrata di T + 2 T;
[3]Bm (centinewton) maggiore o uguale a 0,5 per radice quadrata di T; di cui T e' la massa per unita' di lunghezza media espressa in decitex";
- g)nel numero 25 la descrizione delle fibre e' sostituita dalla seguente: "Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena piu' del 50 per cento in massa del motivo monomerico vinilico clorurato o vinilidenico clorurato";
- h)nel numero 28 la denominazione "Fibra poliammidica" e' sostituita da "Poliammidica o nylon";
- i)nel numero 32 la descrizione delle fibre e' sostituita dalla seguente: "Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale ureilenico (NH-CO-NH)";
- l)la nota "(1)" e' sostituita dalla seguente: "(1) La denominazione "Lana" di cui al numero 1 puo' essere usata anche per indicare una mischia di fibre provenienti dal vello della pecora e dai peli indicati al numero 2, terza colonna. Questa disposizione si applica ai prodotti tessili di cui all'articolo 5, commi primo, secondo, quarto, quinto e sesto, della presente legge nonche' a quelli di cui agli articoli 6 e 7, a condizione che questi ultimi siano parzialmente composti dalle fibre indicate ai numeri 1 e 2";
- m)sono soppressi i rinvii alla nota "(2)" ed il relativo testo.
Testo vigente dal 18 ottobre 1986
