All'articolo 9 della legge 26 novembre 1973, n. 883, e successive modificazioni, e' aggiunto in fine il comma seguente: "Per le spagnolette, i rocchetti, le matassine, i piccoli gomitoli e qualsiasi altra piccola unita' di fili per cucito, rammendo e ricamo, la redazione in lingua italiana e' obbligatoria unicamente per quanto riguarda l'etichettatura globale sugli imballaggi o sui contenitori di presentazione. Fatti salvi i casi di cui all'allegato D, numero 18, le singole unita' possono essere etichettate in una qualsiasi delle lingue della Comunita'".

Testo vigente dal 18 ottobre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-10-04;669~art6 · fonte su Normattiva