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Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e' sostituito dal seguente: "Possono essere ammessi ai corsi predetti gli aspiranti di sesso femminile che abbiano una eta' non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni venti e gli aspiranti di sesso maschile d'eta' compresa fra gli anni diciotto e gli anni venticinque". Il quarto comma dell'articolo 10 della suddetta legge n. 119 e' abrogato.

Testo in vigore dal 22 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;81~art2 · fonte su Normattiva