Art. 3 — Giudizi complessivi - Prolungamento del periodo normale per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio
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((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 MARZO 1968, N. 325)). All'impiegato, al quale, nell'anno cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare piu' grave della censura, non puo' essere attribuito un giudizio complessivo superiore a "buono". Nei riguardi del personale che abbia riportato i giudizi complessivi di "mediocre" o di "insufficiente" il periodo normale per l'attribuzione del prossimo aumento periodico di stipendio e' prolungato, rispettivamente, per un anno o per tre anni a decorrere dalla data da cui verrebbe a maturare il primo aumento successivo alla scadenza dell'anno cui si riferisce l'uno o l'altro giudizio complessivo.
Testo in vigore dal 23 aprile 1968 al 16 dicembre 2010
