Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici

Art. 3 — Giudizi complessivi - Prolungamento del periodo normale per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio

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Per ogni impiegato con qualifica inferiore a direttore centrale deve essere redatto annualmente un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di "ottimo", "distinto", "buono", "mediocre", "insufficiente". All'impiegato, al quale, nell'anno cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare piu' grave della censura, non puo' essere attribuito un giudizio complessivo superiore a "buono". Nei riguardi del personale che abbia riportato i giudizi complessivi di "mediocre" o di "insufficiente" il periodo normale per l'attribuzione del prossimo aumento periodico di stipendio e' prolungato, rispettivamente, per un anno o per tre anni a decorrere dalla data da cui verrebbe a maturare il primo aumento successivo alla scadenza dell'anno cui si riferisce l'uno o l'altro giudizio complessivo.

Testo in vigore dal 22 febbraio 1963 al 23 aprile 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;81~art3 · fonte su Normattiva