Art. 31 — Competenze accessorie
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Al personale dei ruoli organici della carriera di concetto dei direttori di ufficio interurbano, delle carriere esecutive dei capi turno e degli assistenti di commutazione, del personale di archivio e del personale aiuto contabile, e della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio telefonico, la maggiorazione del premio di esercizio prevista nella tabella A annessa alla legge 27 maggio 1961, n. 465, e' corrisposta, nella stessa misura stabilita per gli altri impiegati di corrispondente carriera e qualifica. Per i capi degli uffici interurbani di 1ª, 2ª e 3ª classe, il premio di rendimento previsto nel quarto comma dell'articolo 24 della suddetta legge n. 465, e' stabilita, per ogni giornata di effettiva prestazione, rispettivamente nella misura di lire 1.500, lire 1.250 e lire 1.000. Agli impiegati della carriera direttiva in servizio presso i centri meccanografici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni si applicano le disposizioni sulla indennita' di servizio di cui all'articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324. Ai suddetti non si applica il secondo comma dell'articolo 24 della predetta legge n. 465 del 1961.
Testo in vigore dal 22 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010
