Art. 36 — Riunioni delle Commissioni consultive
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Per la validita' delle riunioni dello Commissioni e' necessaria la presenza di alieno 7 membri per la validita' delle deliberazioni occorre la maggioranza assoluta degli intervenuti. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le Commissioni sono presiedute dal funzionario non elettivo gerarchicamente superiore ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. I membri indicati ai numeri 2) e 3) del secondo e quarto comma dell'articolo precedente ed i segretari durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Testo in vigore dal 22 febbraio 1963 al 19 gennaio 1982
