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((Per la validita' delle riunioni delle commissioni e' necessaria la presenza, oltre che del presidente, di almeno cinque membri; per la validita' delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti)). In caso di assenza o di impedimento del presidente, le Commissioni sono presiedute dal funzionario non elettivo gerarchicamente superiore ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. I membri indicati ai numeri 2) e 3) del secondo e quarto comma dell'articolo precedente ed i segretari durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Testo in vigore dal 19 gennaio 1982 al 16 dicembre 2010

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