Art. 51 — Trasferimento di posti
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A partire dal 1965 i posti vacanti nella qualifica di operatore tecnico di 3ª classe del ruolo organico della carriera esecutiva del personale specializzato delle stazioni ed officine telefoniche di cui alla tabella I dell'allegato I possono essere annualmente trasferiti, con effetto dal 1 luglio di ciascun anno, al ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico di cui alla tabella F dello stesso allegato I, fino ad un massimo di complessivi trecento posti, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentite il Consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministri per il tesoro. I posti di volta in volta trasferiti nella carriera di concetto del personale tecnico sono ripartiti in misura non superiore al due per cento, al sei per cento ed al dodici per cento, rispettivamente, tra le qualifiche di segretario capo, segretario principale e primo segretario o equiparate. I rimanenti posti sono portati in aumento alla dotazione organica delle qualifiche iniziali.
Testo in vigore dal 22 febbraio 1963 al 8 gennaio 1971
