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A partire dal 1965 i posti vacanti nella qualifica di operatore tecnico di 3ª classe del ruolo organico della carriera esecutiva del personale specializzato delle stazioni ed officine telefoniche di cui alla tabella I dell'allegato I possono essere annualmente trasferiti, con effetto dal 1 luglio di ciascun anno, al ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico di cui alla tabella F dello stesso allegato I, fino ad un massimo di complessivi trecento posti, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentite il Consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministri per il tesoro. ((I posti di volta in volta trasferiti nella tabella X sono ripartiti in misura non superiore al dieci per cento per la qualifica di dirigente tecnico superiore d assimilate e del quarantacinque per cento per ciascuna delle qualifiche inferiori.))3((3a))

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 20 dicembre 1970, n. 1077

3

Il D.P.R. 20 dicembre 1970, n. 1077, ha disposto (con l'art.125) che la suddetta modifica avra' effetto dal 1 gennaio 1971.

D.P.R. 20 dicembre 1970, n. 1077 come modificato dalla L. 14 agosto 1971, n. 736

3A

Il D.P.R. 20 dicembre 1970, n. 1077 come modificato dalla L. 14 agosto 1971, n. 736, ha disposto (con l'art.125) che la modifica avra' effetto dal 1 gennaio 1971.

Testo in vigore dal 26 settembre 1971 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-18;81~art51 · fonte su Normattiva