Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 gennaio 1971 al 26 settembre 1971. Leggi il testo vigente →

A partire dal 1965 i posti vacanti nella qualifica di operatore tecnico di 3ª classe del ruolo organico della carriera esecutiva del personale specializzato delle stazioni ed officine telefoniche di cui alla tabella I dell'allegato I possono essere annualmente trasferiti, con effetto dal 1 luglio di ciascun anno, al ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico di cui alla tabella F dello stesso allegato I, fino ad un massimo di complessivi trecento posti, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentite il Consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministri per il tesoro. ((I posti di volta in volta trasferiti nella tabella X sono ripartiti in misura non superiore al dieci per cento per la qualifica di dirigente tecnico superiore ed equiparata e del quarantacinque per cento per ciascuna delle qualifiche inferiori)).3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 20 dicembre 1970, n. 1077

3

Il D.P.R. 20 dicembre 1970, n. 1077, ha disposto (con l'art.125) che la suddetta modifica avra' effetto dal 1 gennaio 1971.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1971 al 26 settembre 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-18;81~art51 · fonte su Normattiva