La facolta' di riscatto prevista dall'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341, e' estesa ai deportati ed agli internati civili e militari iscritti all'assicurazione obbligatoria di invalidita' e vecchiaia o a forme di previdenza sostitutive di essa, per i periodi di internamento nei campi di concentramento alleati, nemici o neutrali, durante il periodo bellico 1940-46.

Testo vigente dal 4 gennaio 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-12-21;702~art2 · fonte su Normattiva