A favore degli ex combattenti, categorie assimilate e patrioti, iscritti all'assicurazione obbligatoria di invalidita' e vecchiaia, o a forme di previdenza sostitutive di essa, soltanto dopo la fine dell'ultimo conflitto, e consentito il riscatto - con onere a carico degli interessati - dei periodi di chiamata alle armi, richiamo, trattenimento in servizio, o dei periodi riconosciuti di partigiano o di patriota, con applicazione delle norme e con i criteri in vigore all'epoca cui il riscatto si riferisce.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 dicembre 1974, n. 702
1La L. 21 dicembre 1974, n. 702 ha disposto (con l'art. 2) che "La facolta' di riscatto prevista dall'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341, e' estesa ai deportati ed agli internati civili e militari iscritti all'assicurazione obbligatoria di invalidita' e vecchiaia o a forme di previdenza sostitutive di essa, per i periodi di internamento nei campi di concentramento alleati, nemici o neutrali, durante il periodo bellico 1940-46".
Testo vigente dal 19 gennaio 1975
