A favore degli ex combattenti, categorie assimilate e patrioti, iscritti all'assicurazione obbligatoria di invalidita' e vecchiaia, o a forme di previdenza sostitutive di essa, soltanto dopo la fine dell'ultimo conflitto, e consentito il riscatto - con onere a carico degli interessati - dei periodi di chiamata alle armi, richiamo, trattenimento in servizio, o dei periodi riconosciuti di partigiano o di patriota, con applicazione delle norme e con i criteri in vigore all'epoca cui il riscatto si riferisce.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 21 dicembre 1974, n. 702

1

La L. 21 dicembre 1974, n. 702 ha disposto (con l'art. 2) che "La facolta' di riscatto prevista dall'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341, e' estesa ai deportati ed agli internati civili e militari iscritti all'assicurazione obbligatoria di invalidita' e vecchiaia o a forme di previdenza sostitutive di essa, per i periodi di internamento nei campi di concentramento alleati, nemici o neutrali, durante il periodo bellico 1940-46".

Testo vigente dal 19 gennaio 1975

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 129/1983

    Questione infondata
    5 maggio 1983

    L'art. 6 della legge n. 341 del 1968 va interpretato nel senso che il beneficio ivi previsto (diritto al riscatto, ai fini previdenziali, del periodo di servizio militare) spetta anche ai soggetti che - essendo titolari di posizione assicurativa all'inizio del servizio militare prestato durante la seconda guerra mondiale - avrebbero avuto diritto all'accredito figurativo dei contributi relativi al periodo del servizio stesso e che, conseguentemente, possono fruire della facoltà di optare per il suddetto beneficio. Ciò con la conseguenza della infondatezza della questione di costituzionalità della citata norma, sollevata nell'opposto presupposto ermeneutico della limitata operatività della norma medesima ai soli casi di soggetti titolari di posizioni assicurative costituite soltanto dopo la fine dell'ultimo conflitto.

    Art. 3 cost. · Art. 6 Riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e per l'esame delle proposte di decorazioni al valor militare

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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