Art. 4 — Trasferimento al Fondo dei contributi versati o dovuti all'assicurazione generale obbligatoria o ad altre forme speciali di previdenza durante i periodi di servizio militare
Ove per i periodi di servizio militare riconosciuti sia stata o debba essere costituita una posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o in forme di previdenza che abbiano dato luogo all'esonero dalla medesima ovvero che siano di essa sostitutive o integrative, i contributi versati o dovuti alle citate forme assicurative sono trasferiti al Fondo di previdenza per il personale di volo e il loro importo e' considerato in detrazione della somma che gli iscritti debbono versare ai sensi del precedente articolo 3, secondo comma.
Testo vigente dal 18 agosto 1973
