Norme modificative ed integrative della legge 13 luglio 1965, n. 859, sulla previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea

Art. 4 — Trasferimento al Fondo dei contributi versati o dovuti all'assicurazione generale obbligatoria o ad altre forme speciali di previdenza durante i periodi di servizio militare

Ove per i periodi di servizio militare riconosciuti sia stata o debba essere costituita una posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o in forme di previdenza che abbiano dato luogo all'esonero dalla medesima ovvero che siano di essa sostitutive o integrative, i contributi versati o dovuti alle citate forme assicurative sono trasferiti al Fondo di previdenza per il personale di volo e il loro importo e' considerato in detrazione della somma che gli iscritti debbono versare ai sensi del precedente articolo 3, secondo comma.

Testo vigente dal 18 agosto 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;484~art4 · fonte su Normattiva