L'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 434, e' sostituito dal seguente: "Art. 1 (Titolo di perito agrario). - 1. Il titolo di perito agrario, al fine dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2, spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di perito agrario in un istituto tecnico agrario statale o parificato e la abilitazione all'esercizio della professione, con tutte le relative specializzazioni, e siano iscritti nell'albo professionale a norma dell'articolo 4".

Testo vigente dal 27 febbraio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-02-21;54~art1 · fonte su Normattiva