[1]L'articolo 1 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e' sostituito dal seguente:
[2]"Art.1. - Titoli di dottore agronomo e di dottore forestale. - 1. I titoli di dottore agronomo e di dottore forestale, al fine dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2,spettano a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione e siano iscritti in un albo a norma dell'articolo 3. 2. Possono accedere all'esame di stato per l'abilitazione all'- esercizio della professione i laureati della facolta' di agraria".
Testo vigente dal 24 febbraio 1992
