Il primo comma dell'articolo 15 della legge 28 marzo 1968, n. 434, e' sostituito dal seguente: "Ogni collegio ha un collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri effettivi ed uno supplente".
Testo vigente dal 27 febbraio 1991
Il primo comma dell'articolo 15 della legge 28 marzo 1968, n. 434, e' sostituito dal seguente: "Ogni collegio ha un collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri effettivi ed uno supplente".
Testo vigente dal 27 febbraio 1991
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1991-02-21;54~art4 · fonte su Normattiva