Il primo comma dell'articolo 33 della legge 28 marzo 1968, n. 434, e' sostituito dal seguente: "Non e' consentita la contemporanea iscrizione in piu' albi o elenchi speciali dei periti agrari".
Testo vigente dal 27 febbraio 1991
Il primo comma dell'articolo 33 della legge 28 marzo 1968, n. 434, e' sostituito dal seguente: "Non e' consentita la contemporanea iscrizione in piu' albi o elenchi speciali dei periti agrari".
Testo vigente dal 27 febbraio 1991
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1991-02-21;54~art11 · fonte su Normattiva