Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 28 marzo 1968, n. 434, e' sostituito dal seguente: "Essa e' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' degli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale e, in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno un'ora dopo dello stesso giorno, con qualsiasi numero di intervenuti".

Testo vigente dal 27 febbraio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-02-21;54~art5 · fonte su Normattiva