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Il termine stabilito dall'articolo 3 della legge 4 febbraio 1963, n. 129, entro il quale deve essere deliberato il progetto del piano regolatore generale degli acquedotti, e' prorogato di due anni. Sono parimenti prorogati di due anni il termine per l'approvazione del piano di cui al quarto comma dell'articolo 3 e quello del primo comma dell'articolo 5.
Testo in vigore dal 12 luglio 1966 al 22 dicembre 2008
