Art. 5 — Progressiva riduzione e soppressione del contributo per marche
A decorrere dal 1° gennaio 1982 l'emissione e l'applicazione delle marche di cui all'articolo 17, lettera b) della legge 24 ottobre 1955, n. 990, dovranno essere gradualmente ridotte per importi pari a circa il 20 per cento del globale per ogni anno e completamente soppresse entro il 31 dicembre 1986. Le somme di cui al primo comma dell'articolo 30 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, con gradualita' inversa a quella prevista nel precedente comma, saranno prelevate dal gettito globale dei contributi personali.
Testo vigente dal 26 agosto 1977
