A decorrere dal 1° gennaio 1982 l'emissione e l'applicazione delle marche di cui all'articolo 17, lettera b) della legge 24 ottobre 1955, n. 990, dovranno essere gradualmente ridotte per importi pari a circa il 20 per cento del globale per ogni anno e completamente soppresse entro il 31 dicembre 1986. Le somme di cui al primo comma dell'articolo 30 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, con gradualita' inversa a quella prevista nel precedente comma, saranno prelevate dal gettito globale dei contributi personali.

Testo vigente dal 26 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;583~art5 · fonte su Normattiva