A decorrere dal 1 gennaio 1984 l'iscritto alla Cassa potra' applicare, sull'ammontare di ogni parcella emessa, una maggiorazione percentuale, a titolo di parziale rimborso degli oneri previdenziali la cui misura verra' fissata e successivamente variata con le modalita' di cui all'articolo 1.

Testo vigente dal 26 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;583~art6 · fonte su Normattiva