Art. 6 — Applicazione di una maggiorazione percentuale sulla parcella professionale
A decorrere dal 1 gennaio 1984 l'iscritto alla Cassa potra' applicare, sull'ammontare di ogni parcella emessa, una maggiorazione percentuale, a titolo di parziale rimborso degli oneri previdenziali la cui misura verra' fissata e successivamente variata con le modalita' di cui all'articolo 1.
Testo vigente dal 26 agosto 1977
