Art. 4 — Denuncia alla Cassa del reddito professionale - Sanzioni
Ogni iscritto deve denunciare ogni anno alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri il reddito professionale imponibile dichiarato ai fini IRPEF entro e non oltre dieci giorni dalla data di scadenza annuale della denuncia dei redditi, seguendo le modalita' di cui all'articolo 24, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114. Con la denuncia dell'anno 1978 dovra' essere denunciato anche il reddito professionale imponibile dichiarato negli anni 1974, 1975, 1976 e 1977. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 20 OTTOBRE 1982, N. 773)).
Testo vigente dal 27 ottobre 1982
