Il primo comma dell'articolo 28 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, e' sostituito dal seguente: "La riscossione dei contributi personali annuali a carico degli iscritti si effettua per mezzo di ruoli annuali compilati dalla Cassa, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e trasmessi alle esattorie comunali. Le esattorie provvedono all'incasso in conformita' alle norme vigenti per la riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso".

Testo vigente dal 26 agosto 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-08-08;583~art7 · fonte su Normattiva