Dopo l'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e' aggiunto il seguente articolo: "Articolo 20-bis. - La dichiarazione di chi non sa o non puo' firmare deve essere sottoscritta in presenza del dichiarante da due testimoni idonei ai sensi dello articolo 47 della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il pubblico ufficiale autentica la sottoscrizione dei testimoni, previa menzione della dichiarazione dell'interessato sulla causa dell'impedimento a firmare".

Testo vigente dal 24 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-11;390~art5 · fonte su Normattiva