L'articolo 21 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e' sostituito dal seguente: "Articolo 21. - (Regime fiscale per le autenticazioni e legalizzazioni di firme). - Le dichiarazioni fatte ai sensi degli articoli 2 e 4 sono esenti da imposta di bollo. L'autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni medesime e' soggetta alla imposta di bollo di lire 400, qualunque sia il numero delle dichiarazioni contenute nell'atto. La legalizzazione di firma prevista dall'articolo 16 e' soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 200. Parimenti e' dovuta la tassa di concessione governativa nella misura di lire 500 per le legalizzazioni di firma previste dall'articolo 17, commi primo e quarto, e per la certificazione di conformita' al testo straniero rilasciata, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, da un traduttore ufficiale con sede nel territorio dello Stato. L'imposta di bollo di cui al primo comma, ove per le dichiarazioni non sia stato usato il foglio bollato, e la tassa di concessione governativa di cui ai commi secondo e terzo sono corrisposte a mezzo di marche, da annullarsi col timbro dell'ufficio a cura del pubblico ufficiale che provvede alle autenticazioni o alle legalizzazioni. Per le autenticazioni di firma effettuate dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, la imposta di bollo sara' corrisposta al momento della presentazione delle dichiarazioni sostitutive ad un pubblico ufficiale residente nel territorio nazionale, che provvedera', nei modi di cui al comma precedente, ad annullare le relative marche".

Testo vigente dal 24 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-11;390~art6 · fonte su Normattiva