Il primo comma dell'articolo 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e' sostituito dal seguente: "Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorita' estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorita' delegati dallo stesso". Il quarto comma dello stesso articolo 17 e' sostituito dal seguente: "Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture".

Testo vigente dal 24 giugno 1971

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Corte costituzionale

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urn:nir:stato:legge:1971-05-11;390~art4 · fonte su Normattiva