Il primo comma dell'articolo 6 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e' sostituito dal seguente: "Ai fini dell'articolo 5, i documenti ivi previsti sono esibiti al funzionario competente a ricevere la documentazione, il quale trascrive i loro estremi e i dati da essi risultanti su apposito modulo da allegare agli atti dell'istruttoria. Il modulo e' sottoscritto dall'interessato e dal funzionario".

Testo vigente dal 24 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-11;390~art2 · fonte su Normattiva