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I periodi, per i quali e' corrisposto il trattamento di cui all'articolo precedente, sono considerati utili d'ufficio ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa. Per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende possono richiedere il rimborso alla Cassa integrazione guadagni dell'indennita' di anzianita', corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il periodo predetto.
Testo in vigore dal 23 agosto 1972 al 24 settembre 2015
