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Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro e' determinato annualmente un contributo a carico della Cassa integrazione guadagni e della gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria da destinare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in relazione agli oneri derivanti all'Istituto stesso dalle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.

Testo in vigore dal 23 agosto 1972 al 24 settembre 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1972-08-08;464~art5 · fonte su Normattiva