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I lavoratori licenziati per una delle cause previste dall'articolo 1 della presente legge hanno titolo ad essere avviati a lavoro con preferenza presso aziende che localmente esercitano attivita' industriali sostitutive di quelle svolte dalle aziende nelle quali i lavoratori stessi erano occupati. Il carattere sostitutivo dell'attivita' industriale e l'ambito territoriale di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. Qualora l'attivita' industriale riguardi imprese a partecipazione statale occorre anche il concerto del Ministro per le partecipazioni statali.

Testo in vigore dal 23 agosto 1972 al 24 settembre 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1972-08-08;464~art7 · fonte su Normattiva