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Nelle ipotesi indicate nell'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e la cui sussistenza sia stata riconosciuta con la procedura di cui all'articolo 3 della stessa legge, limitatamente alle imprese che occupano fino a 500 dipendenti, agli imprenditori che provvedano alla riorganizzazione, ristrutturazione o conversione dell'azienda, sono applicate, le provvidenze di carattere tributario e creditizio previste dalla legge 10 dicembre 1971, n. 1101, con le modalita' che saranno determinate con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le partecipazioni statali, per il lavoro e la previdenza sociale. In caso di conversione dell'azienda la nuova attivita' produttiva deve essere realizzata nell'area della stessa provincia e deve assicurare il riassorbimento di almeno due terzi della mano d'opera prima occupata. In casi particolari, con decreto del Ministro per il lavoro, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato e delle partecipazioni statali le provvidenze possono essere estese alle imprese con piu' di 500 dipendenti. Le provvidenze medesime si applicano anche nei casi nei quali cambi il titolare o muti lo scopo sociale dell'azienda.
Testo in vigore dal 23 agosto 1972 al 22 settembre 1977
