L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale, previsto dall'articolo 1 della legge 8 dicembre 1956, n.1378, e' finalizzato all'accertamento della conoscenza delle normative che regolano l'attivita' professionale nonche' ad una verifica delle capacita' di uso del sapere tecnico-professionale e dell'attitudine all'esercizio della professione. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, sentito il Ministro della pubblica istruzione, provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare un regolamento che definisce i contenuti specifici all'esame e le norme concernenti lo svolgimento delle prove.

Testo vigente dal 24 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;152~art12 · fonte su Normattiva