Il primo comma dell'articolo 54 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e' sostituito dal seguente: "In materia di eleggibilita' o di regolarita' delle operazioni elettorali ogni iscritto all'albo e il procuratore della Repubblica competente a norma del primo comma possono proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale. Il ricorso va inoltrato direttamente al consiglio dell'ordine nazionale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla proclamzione degli eletti e notificato al consiglio dell'ordine provinciale e all'interessato".

Testo vigente dal 24 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;152~art11 · fonte su Normattiva