Il Ministro per la marina mercantile, d'intesa con quello per i lavori pubblici; sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, provvedera' con suo decreto a stabilire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, quali fra i porti indicati all'articolo 1 della legge 8 aprile 1976, n. 203, dovranno essere attrezzati con idonee stazioni per la degasificazione delle navi. Per la realizzazione e la gestione delle stazioni di degasificazione ritenute necessarie ai sensi del comma precedente si applicano le disposizioni di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 203. I contributi per la realizzazione delle stazioni di degasificazione, corrisposti secondo le modalita' di cui al quinto comma dell'articolo 1 della legge 8 aprile 1976, n. 203, faranno carico allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile nei limiti degli stanziamenti complessivi disposti con la medesima legge. Sono abrogate le disposizioni relative alla costruzione degli impianti di degasificazione delle navi annessi ai bacini di carenaggio da realizzarsi con contributo dello Stato di cui alle leggi 10 luglio 1969, n. 470, 27 ottobre 1969, n. 810 e 28 gennaio 1974, n. 58.

Testo vigente dal 10 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;986~art1 · fonte su Normattiva