La realizzazione nel porto di Genova degli impianti previsti dalla legge 8 aprile 1976, n. 203 e dal precedente articolo 1 e' assunta dal Consorzio autonomo del predetto porto in conformita' alla propria legge istitutiva, direttamente o mediante concessione ad una societa' che risponda ai requisiti indicati al primo comma dell'articolo 1 della citata legge 8 aprile 1976, n. 203, e conformemente alle disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dello stesso articolo. Il contributo previsto dall'articolo 1 della legge 8 aprile 1976, n. 203, e' erogato al Consorzio autonomo del porto di Genova secondo le modalita' previste dall'articolo 5 della legge 6 agosto 1974, n. 366, in quanto applicabili. L'ammontare del contributo sara' stabilito dal Ministro per la marina mercantile in relazione agli impegni di spesa per gli altri porti indicati all'articolo 1 della legge 8 aprile 1976, n. 203, e comunque in misura non superiore all'80% per cento della spesa sostenuta dal Consorzio autonomo del porto di Genova e debitamente documentata.
Testo vigente dal 10 gennaio 1978
