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[1]Al punto 3), primo comma, dell'articolo 2 della legge 9 ottobre 1967, n. 961, dopo la parola: "precedenti" sono aggiunte le seguenti: "indicata dal regolamento di cui al successivo articolo 16".
[2]L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 9 ottobre 1967, n. 961, e' sostituito dal seguente:
[3]"Le aziende possono essere autorizzate ad istituire ed esercire altri servizi commerciali relativi al porto e ad assumere la gestione di mezzi e impianti non di proprieta' dello Stato, nonche' ad espletare tutti i compiti sopra menzionati anche in altri porti rientranti nella circoscrizione territoriale delle capitanerie di porto presso le quali le aziende stesse hanno sede".
Testo in vigore dal 21 ottobre 1974 al 22 dicembre 2008
