Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1974
Confronto con la versione in vigore dal 21 ottobre 1974 al 22 dicembre 2008. 91 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le lettere b) e c) del primo comma dell'articolo 7 della legge 9 ottobre 1967, n. 961, sono sostituite dalle seguenti:
tolto: "b) sulle spese di qualsiasi genere, il cui importo singolo superi due milioni cinquecentomila lire;
tolto: c) sulla dismissione per inservibilita' e sulla alienazione di beni mobili dell'azienda il cui valore di mercato sia compreso tra due milioni cinquecentomila lire e dieci milioni di lire, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 98 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dall'articolo 1 della legge 10 dicembre 1953, n. 936;".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1974-10-10;494~art5 · fonte del testo