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[1]Il primo comma dell'articolo 5 della legge 9 ottobre 1967, n. 961, e' sostituito dal seguente:

[2]"Il presidente di ciascuna azienda e' nominato dal Ministro per la marina mercantile. In caso di assenza o impedimento e' sostituito da un ufficiale di porto a cio' delegato dal comandante della capitaneria di porto".

[3]La lettera f) di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 9 ottobre 1967, n. 961, e' sostituita dalla seguente:

[4]"f) dispone la dismissione per inservibilita' e la alienazione dei beni mobili di proprieta' dell'azienda il cui valore di mercato non superi due milioni cinquecentomila lire".

Testo in vigore dal 21 ottobre 1974 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-10-10;494~art3 · fonte del testo