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[1]Il primo comma dell'articolo 5 della legge 9 ottobre 1967, n. 961, e' sostituito dal seguente:
[2]"Il presidente di ciascuna azienda e' nominato dal Ministro per la marina mercantile. In caso di assenza o impedimento e' sostituito da un ufficiale di porto a cio' delegato dal comandante della capitaneria di porto".
[3]La lettera f) di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 9 ottobre 1967, n. 961, e' sostituita dalla seguente:
[4]"f) dispone la dismissione per inservibilita' e la alienazione dei beni mobili di proprieta' dell'azienda il cui valore di mercato non superi due milioni cinquecentomila lire".
Testo in vigore dal 21 ottobre 1974 al 22 dicembre 2008
