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[1]Le lettere b) e c) del primo comma dell'articolo 7 della legge 9 ottobre 1967, n. 961, sono sostituite dalle seguenti:
[2]"b) sulle spese di qualsiasi genere, il cui importo singolo superi due milioni cinquecentomila lire;
- c)sulla dismissione per inservibilita' e sulla alienazione di beni mobili dell'azienda il cui valore di mercato sia compreso tra due milioni cinquecentomila lire e dieci milioni di lire, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 98 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dall'articolo 1 della legge 10 dicembre 1953, n. 936;".
Testo in vigore dal 21 ottobre 1974 al 22 dicembre 2008
