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[1]Il primo comma dell'articolo 19 della legge 9 ottobre 1967, n. 961, e' sostituito dal seguente:
[2]"Il Ministro per la marina mercantile approva il regolamento per il personale di ciascuna azienda, con il quale sono stabilite le norme relative all'organico del personale, al rapporto d'impiego e allo stato giuridico, nonche' al trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, e di quiescenza".
Testo in vigore dal 21 ottobre 1974 al 22 dicembre 2008
