Oltre alle garanzie previste dall'articolo 30, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, l'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire una ulteriore garanzia, da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa, del 20 per cento dell'importo degli stessi, destinata a garantire l'ultimazione dell'opera entro il termine fissato dal bando di gara. 2. La cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, prevista dall'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, deve essere accompagnata dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 1 del presente articolo

Testo vigente dal 30 marzo 2003

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urn:nir:stato:legge:2000-10-09;285~art11 · fonte su Normattiva